Statuti

NOME E SEDE

Articolo 1

Futurs è un’associazione disciplinata dal presente statuto e, in via sussidiaria, dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. È politicamente neutrale e confessionalmente indipendente.

Articolo 2

La sede dell’associazione è a Sion.

La sua durata è indefinita.

OBIETTIVI

Articolo 3

L’associazione ha i seguenti obiettivi:

  • promuovere e sviluppare la previsione, l’alfabetizzazione al futuro, l’esplorazione di idee emergenti e un rapporto positivo con l’incertezza in Svizzera e a livello internazionale;
  • per far emergere discussioni sugli immaginari del futuro e della trasformazione;
  • promuovere gli scambi tra i membri dell’associazione con l’obiettivo di identificare ed esplorare le migliori pratiche professionali in relazione alla previsione;
  • promuovere la consultazione su tutte le questioni sollevate dalle metodologie e dagli studi prospettici con le aziende e le autorità;
  • partecipare a qualsiasi iniziativa nazionale, europea o internazionale relativa alla previsione; in particolare partecipare alle consultazioni relative allo sviluppo della legislazione sulle questioni del futuro;
  • istituire e gestire gruppi di lavoro in linea con gli obiettivi dell’associazione;
  • organizzare dibattiti, conferenze, seminari e formazione sulla previsione;
  • formulare contributi, opinioni o raccomandazioni relative a temi e attività di previsione;
  • informare e sensibilizzare qualsiasi persona fisica o giuridica sugli obiettivi, gli strumenti e le metodologie di previsione e anticipazione;
  • promuovere il sostegno reciproco tra i membri;
  • redigere qualsiasi documento, guida e raccomandazione relativa allo scopo dell’associazione;
  • promuovere le relazioni con i responsabili cantonali e federali della previsione e con qualsiasi altra autorità, nonché con qualsiasi altra associazione nazionale o internazionale;
  • mantenere un registro di persone ed enti attivi nel campo della previsione.

RISORSE

Articolo 4

Le risorse dell’associazione provengono dalle necessità:

  • quote associative versate dai soci
  • donazioni e lasciti
  • sponsorizzazione
  • sovvenzioni pubbliche e private
  • qualsiasi altra risorsa consentita dalla legge.

I fondi sono utilizzati in conformità con lo scopo sociale.

MEMBRI

Articolo 5

L’adesione è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a perseguire gli obiettivi dell’associazione.

I soci attivi con diritto di voto sono persone fisiche che usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’associazione.

I membri passivi con diritto di voto possono essere persone fisiche o giuridiche che sostengono l’associazione finanziariamente e idealmente.

Su proposta del Comitato, l’Assemblea generale può concedere a determinate persone fisiche o giuridiche la qualifica di socio onorario per il loro particolare impegno nei confronti dell’Associazione. Non hanno il diritto di voto.

Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comitato.

Le domande di ammissione possono essere rifiutate senza alcuna giustificazione.

I membri del comitato e il revisore dei conti non pagano quote associative.

L’adesione decade a causa di:

  • morte ;
  • dimissioni scritte indirizzate al Comitato almeno 6 (sei) mesi prima della fine dell’esercizio finanziario;
  • esclusione da parte del Comitato, per “giusta causa”, con diritto di appello all’Assemblea Generale. Il termine per il ricorso è di trenta giorni dalla notifica della decisione del Comitato;
  • mancato pagamento dei contributi per più di un anno.

In ogni caso, la quota associativa per l’anno rimane dovuta. I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al patrimonio.

Il patrimonio dell’associazione è l’unico responsabile degli impegni assunti a suo nome. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri.

CORPI

Articolo 6

Gli organi dell’associazione sono :

  • L’Assemblea Generale ;
  • Il Comitato ;
  • Il Revisore.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7

L’Assemblea Generale è il potere supremo dell’associazione. È composto da tutti i membri dell’associazione.

Si riunisce in linea di principio una volta all’anno in sessione ordinaria. Può inoltre riunirsi in sessione straordinaria ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Comitato o su richiesta scritta al Presidente da parte di almeno un quinto dei membri.

L’Assemblea Generale è validamente costituita indipendentemente dal numero di membri presenti.

L’Assemblea generale può svolgersi di persona o in forma elettronica.

Il Comitato comunicherà per iscritto ai soci la data dell’Assemblea generale con almeno 6 settimane di anticipo per una riunione ordinaria e 3 (tre) settimane per una riunione straordinaria. Il Comitato invierà l’avviso di convocazione, comprensivo dell’ordine del giorno, a ciascun membro con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. La comunicazione può avvenire via e-mail.

Articolo 8

L’Assemblea Generale :

  • elegge i membri del Comitato e nomina almeno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere;
  • prende atto delle relazioni e dei conti dell’esercizio finanziario e vota per la loro approvazione;
  • approva il bilancio annuale;
  • supervisiona l’attività degli altri organi, che può revocare per giusta causa;
  • nomina un revisore dei conti;
  • stabilisce l’importo della quota associativa annuale e i relativi benefici;
  • decide su eventuali modifiche allo statuto;
  • decide sullo scioglimento dell’associazione.

Articolo 9

L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da una persona del Comitato designata dal Presidente.

Articolo 10

Le decisioni dell’Assemblea generale saranno prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati (con delega scritta). In caso di parità, il voto del Presidente sarà raddoppiato.

Le decisioni relative alla modifica degli statuti e allo scioglimento dell’associazione possono essere prese solo con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 11

Le votazioni si svolgono per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque membri, le riunioni si terranno a scrutinio segreto.

Articolo 12

L’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Annuale, nota come Assemblea Generale Ordinaria, deve comprendere

  • approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale;
  • la relazione del Comitato sull’attività dell’associazione nel periodo trascorso;
  • relazioni della tesoreria e del revisore dei conti;
  • la fissazione dei contributi e dei relativi benefici;
  • adozione del bilancio ;
  • approvazione delle relazioni e dei conti ;
  • l’elezione dei membri del Comitato e del revisore dei conti;
  • proposte individuali.

COMITATO

Articolo 13

Il Comitato è autorizzato a compiere tutti gli atti connessi allo scopo dell’associazione. Ha i più ampi poteri per gestire gli affari quotidiani.

Articolo 14

Il comitato è composto da almeno 3 (tre) persone.

I membri del Comitato sono eletti fino alla successiva Assemblea generale ordinaria. Il loro mandato è rinnovabile.

Uno o più membri del Comitato possono risiedere all’estero, a condizione che adempiano ai loro obblighi.

Si riunisce ogni volta che gli affari dell’Associazione lo richiedono, ma almeno una volta ogni tre mesi.

Articolo 15

I membri del Comitato agiscono su base volontaria e hanno diritto a un compenso solo per le spese effettive e i costi di viaggio. Per le attività che vanno oltre l’ambito abituale della funzione, ciascun membro del Comitato può ricevere un compenso adeguato.

Articolo 16

Il Comitato è responsabile di :

  • di intraprendere azioni appropriate per raggiungere l’obiettivo;
  • convocare assemblee generali ordinarie e straordinarie;
  • prendere decisioni sull’ammissione e sulle dimissioni dei membri, nonché sulla loro eventuale esclusione;
  • garantire l’applicazione dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare il patrimonio dell’associazione.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

L’Assemblea generale nomina ogni anno un revisore dei conti. Può anche affidare questo compito a una società fiduciaria.

Il revisore dovrà verificare il conto di gestione e il bilancio annuale redatto dal Comitato e presentare una relazione scritta dettagliata all’Assemblea generale ordinaria annuale.

FIRMA E RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 18

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e di un altro membro del comitato.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio disponibile sarà interamente destinato a un’istituzione che persegua uno scopo di interesse pubblico simile a quello dell’associazione e che benefici dell’esenzione fiscale. In nessun caso il patrimonio potrà essere restituito ai singoli fondatori o soci, né potrà essere utilizzato a loro beneficio in tutto o in parte e in qualsiasi modo.

Il presente statuto è stato adottato dall’assemblea costituente del 6 febbraio 2023 ed è entrato in vigore alla stessa data.